Nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (T.U.S.L. o D.LGS 81/ 2008) si inizia a parlare dellʼR.S.P.P. già nellʼart. 2 dello stesso, nel quale vengono date le definizioni oltre che dellʼRSPP, di tutte le altre figure professionali che gravitano in un qualsiasi luogo di lavoro, a partire dal lavoratore fino ai vari dirigenti e preposti. In particolare lʼart. 2 in merito allʼRSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui allʼart. 32 designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
I compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 33) del D.Lgs. 81/2008 sono:
– individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi di concerto con il Datore di Lavoro, il medico competente, i vari preposti presenti e lʼRLS, che insieme dovranno individuare misure di sicurezza e salubrità dellʼambiente di lavoro;
– elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; – elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
– informazione dei lavoratori articolo 36 del D.LGS. 81/2008; – proposte di programmi di formazione e addestramento per i lavoratori sui rischi specifici (artt. 37-71-73 ecc.).
Fra gli obblighi dellʼRSPP in luogo del Datore di Lavoro (è quello di chiedere al D.L., di indire la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.
Per finire, la nomina dellʼRSPP è un obbligo del D.L. e non delegabile. Ultimamente, sia da parte del D.L., di Dirigenti e Preposti e degli organi di controllo, alla figura dellʼRSPP si vuole dare un carico di lavoro ed una responsabilità non corrispondente paragonabile alla remunerazione ma soprattutto di quello che chiede il legislatore, coinvolgendolo in responsabilità che non sono e non possono essere sue in quanto «consulente» del D.L. e delle imprese e/o istituto scolastico.
Pubblicato su Agenda Brindisi del 8 Gennaio 2016